Nuovo APE e Requisiti Minimi 2025: guida completa
Analisi del Decreto 28 ottobre 2025: calcolo delle prestazioni energetiche, evoluzione dei parametri APE, colonnine elettriche e interazioni con i CAM.
Punti Chiave
- 1.Cambia la normativa di calcolo e l'edificio di riferimento con cui si calcola la classe energetica e i valori per le verifiche di legge
- 2.Il Decreto 28 ottobre 2025 sostituisce integralmente i requisiti del DM 26 giugno 2015.
- 3.Obbligo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici nei casi previsti.
Sintesi AI
Guida tecnica completa al Nuovo Decreto Requisiti Minimi 28 ottobre 2025. Come cambia la certificazione energetica e gli obblighi di legge in tema di risparmio energetico.

L’entrata in vigore del Decreto 28 ottobre 2025 (Serie Generale n. 283 del 5 dicembre 2025 e operativo dal 3 giugno 2026) manda ufficialmente in pensione il vecchio DM 26 giugno 2015, il testo che per oltre un decennio ha guidato l’efficienza energetica in Italia.
In questo approfondimento analizzeremo nel dettaglio ogni aspetto della nuova norma, fornendo una guida chiara per proprietari di immobili, progettisti e imprese, dedicando un focus centrale sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e su come cambia.
Cosa cambia
Il Decreto 28 ottobre 2025 non si limita a riscrivere i parametri di calcolo per la progettazione (ovvero le verifiche ex legge 10), ma ha un impatto diretto sui risultati dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).
1. Cambia la normativa tecnica per il calcolo della prestazione energetica
- Nel DM 2015: Segue la direttiva 2010/31/UE EPBD II, il calcolo dell'APE come lo conosciamo oggi;
- Nel DM 2025: Segue la direttiva 2018/844/UE EPBD III. Con questa nuova direttiva viene specificato che le prestazioni energetiche devono essere calcolate con le ultime procedure di calcolo in regime dinamico prendendo il posto delle precedenti procedure più semplificate stazionarie o semi-stazionarie. Con questa Direttiva Europea quindi il calcolo dell'APE e della classe energetica sarà più raffinato.
2. Il calcolo è obbligatoriamente rispetto alle superfici lorde
Una delle lacune storiche del DM 2015 risiedeva nella mancanza di una chiara indicazione sul calcolo delle geometrie, elemento che lasciava ai progettisti e ai software un ampio margine interpretativo tra superfici nette e lorde.
- Nel DM 2015: C'era disomogeneità nell'approccio geometrico e i limiti potevano risultare scarsamente comparabili a seconda della metodologia applicata.
- Nel DM 2025: Il legislatore stabilisce in modo tassativo che tutti i calcoli energetici debbano essere effettuati sulle superfici lorde. Questa scelta garantisce un'uniformità metodologica assoluta e rende il confronto con l'edificio di riferimento molto più stabile e coerente.
3. Aggiunti i Ponti Termici nell'Edificio di Riferimento
I ponti termici subiscono una vera e propria rivoluzione concettuale nelle verifiche di legge e nell'edificio di riferimento.
- Nel DM 2015: I ponti termici dovevano essere calcolati nell'edificio reale, ma erano completamente assenti dai valori calcolati sull'edificio di riferimento (il modello teorico con cui l'edificio reale si deve confrontare per calcolare la classe energetica o effettuare le verifiche di legge). Questo rendeva le verifiche estremamente severe e talvolta penalizzanti.
- Nel DM 2025: Viene introdotto il calcolo dei ponti termici nell'edificio di riferimento. Le discontinuità strutturali più diffuse (balconi, pilastri, architravi, cassonetti e davanzali) vengono considerate anche nell'edificio di riferimento. Questo permette di confrontare le prestazioni su una base costruttiva reale e decisamente più coerente.
4. Semplificazione per le Ristrutturazioni di 2° Livello (Addio ad H'_t)
Il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'_t) ha rappresentato lo spauracchio di molti progettisti durante le ristrutturazioni parziali degli edifici esistenti.
- Nel DM 2015: Anche nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello (interventi che interessano l'involucro per oltre il 25% della superficie senza toccare l'impianto), era richiesta la verifica globale dell'indice H'_t sull'intera struttura disperdente.
- Nel DM 2025: La verifica globale di H'_t viene eliminata per le ristrutturazioni di secondo livello. L'approccio diventa molto più snello: il termotecnico dovrà limitarsi a confrontare e verificare le trasmittanze termiche delle sole strutture (comprensive dei relativi ponti termici) oggetto di lavori e non anche le trasmittenze medie di tutte le strutture.
5. Obbligo valvole termostatiche (o sistema di termoregolazione ambiente) con la riqualificazione dell'involucro
Nel caso di interventi sull'involucro (coibentazioni delle pareti, installazione di nuove finestre ecc), si aggiunge l'obbligo di installare sui corpi scaldanti le valvole termostatiche o altro sistema di termoregolazione che permette di regolare ogni singolo ambiente. Mentre con il DM Requisiti Minimi 2015 questo era obbligatorio solo nel caso di impianti centralizzati, adesso l'obbligo è presente anche per impianti autonomi.
6. Nuovi Obblighi Colonnine di ricarica e BACS
A differenza del vecchio DM del 2015, il testo del 2025 introduce anche adempimenti che non influiscono direttamente sul calcolo:
- Colonnine Elettriche: Diventa obbligatoria la predisposizione dei punti di ricarica per veicoli elettrici nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti, differenziando i requisiti minimi tra destinazioni d'uso residenziali e commerciali.
- Sistemi BACS: Viene esteso l'obbligo di installazione di sistemi di automazione e controllo (Building and Automation Control Systems) per ottimizzare i consumi in tempo reale, in particolare anche nel caso di edifici non residenziali con impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW.
Il requisito delle colonnine di ricarica si applica a tutti gli edifici dotati di posti auto interni o in un "parcheggio adiacente", intendendo per tale un'area di sosta che appartiene ai medesimi proprietari dell'edificio e che condivide un lato, un vertice o gli impianti tecnologici con il fabbricato stesso. Le regole prevedono requisiti tecnici differenti e dettagliati per complessi residenziali (condomini e case singole) e stabili non residenziali (uffici, alberghi e capannoni). L'obiettivo è predisporre i cavidotti o installare direttamente i punti di ricarica attivi per evitare costose opere di scavo successive.
L'Interazione Operativa con il Decreto CAM Edilizia
Un aspetto di fondamentale importanza per i professionisti del settore è la sovrapposizione temporale e tecnica con la disciplina dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il modello di "Relazione CAM di Progetto" fa esplicito riferimento al DM 24 novembre 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore 60 giorni dopo).
Mentre il Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre stabilisce quanto l'edificio debba isolare e consumare in termini assoluti, il Decreto CAM impone parametri ecologici sui materiali usati per raggiungere quegli obiettivi (es. percentuali di riciclato, studi LCA sull'impatto ambientale, piani di decostruzione selettiva a fine vita).
Nelle opere pubbliche o nei progetti privati orientati alla massima sostenibilità, il progettista non può più considerare le due relazioni come compartimenti stagni. Il rispetto dei ponti termici e dei materiali isolanti opachi del Decreto Requisiti Minimi deve trovare immediata corrispondenza tecnica all'interno del modello ufficiale di Relazione CAM.
Se hai la necessità di avviare un progetto di ristrutturazione, una pratica edilizia o se desideri conoscere i dettagli per l'adeguamento del tuo immobile ai nuovi standard energetici, ti invitiamo a contattare il nostro team di esperti termotecnici.
Ma quindi cosa cambia sull'APE?
Potrebbe cambiare la classe energetica? Sì, il calcolo della classe energetica cambia e un APE redatto precedentemente potrebbe avere una classe energetica differente perchè sono cambiate molte logiche di calcolo (come ad esempio superfici lorde e ponti termici nell'edificio di riferimento). Devo aggiornare il mio APE con la nuova normativa? No, l'APE non va aggiornato obbligatoriamente nel caso non debba essere utilizzato e ne esista uno in corso di validità e senza variazioni dal punto di vista energetico (non sono state quindi sostituite le finestre, sostituito o installato un nuovo impianto ecc). Quando devo aggiornare l'APE utilizzando la nuova normativa? Dal 3 giugno 2026 tutti i nuovi APE saranno redatti con la nuova normativa. l'APE deve essere aggiornato o redatto in linea con il DM 2025 nel caso debba essere utilizzato e non esiste un Attestato di Prestazione Energetica valido e/o che non sia fedele allo stato di fatto a livello energetico.
Per tutti gli APE da redigere e per tutti i progetti i cui titoli abilitativi verranno depositati dopo il 3 giugno 2026, l'adeguamento ai nuovi standard sarà obbligatorio. Non farti trovare impreparato dal cambio normativo: per una consulenza su misura o per l'elaborazione dei nuovi calcoli energetici dell'APE, richiedi oggi stesso un preventivo gratuito ai nostri specialisti.
Domande Frequenti
Che cos'è il Decreto Requisiti Minimi 2025?
È il Decreto del 28 ottobre 2025 che aggiorna i criteri di calcolo della prestazione energetica e i requisiti minimi degli edifici in Italia, superando il vecchio DM del 2015.
Quando entra in vigore la nuova disciplina energetica?
Il decreto entra ufficialmente in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 5 dicembre 2025, ossia dal 3 giugno 2026.
Come cambia la valutazione dei ponti termici?
I ponti termici vengono inseriti anche nell'edificio di riferimento per avere un confronto più realistico con l'immobile da certificare.
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