Quando è obbligatorio redigere la Certificazione Energetica 2026

Aggiornato: 5 gennaio 2026
Il Team di Certificato-Energetico.it

Scopri quando l'APE è obbligatorio nel 2026 per rogito, affitto e annunci. Evita sanzioni fino a 18.000€ e scopri i vantaggi dei Mutui Green.

Punti Chiave

  • 1.Obbligatorio per vendita dal 2009 e affitto dal 2010, con sanzioni fino a 18.000€
  • 2.Richiesto anche per donazioni, nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti (oltre 25% involucro)
  • 3.Negli annunci immobiliari obbligatorio dal 2012: EPgl, prestazione involucro e classe energetica
  • 4.Necessario per Mutuo Green (riduzione tasso circa 0,20-0,35%) per immobili classe B o superiore

Sintesi AI

Guida su quando è necessario l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) aggiornata al 2026. Scopri tutti i casi di obbligatorietà come vendite, locazioni, nuove costruzioni e ristrutturazioni. Analisi dettagliata delle sanzioni (fino a 18.000€), dei vantaggi legati ai Mutui Green e delle esenzioni previste dalla legge attuale per evitare rischi legali e burocratici.

I casi in cui bisogna affidare l'incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) sono diversi e spesso poco chiari perchè oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni.

La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi (aggiornamento gennaio 2026):

Quando fare la certificazione energetica?

  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito.
  3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  4. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
  5. Agevolazione Mutuo Green
  6. Edifici di nuova costruzione: al termine dei lavori
  7. Ristrutturazione importante: quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio
  8. Per usufruire del Superbonus e valutare il salto delle due classi
  9. Per l'Ecobonus e altri bonus legati a determinati interventi di efficientamento energetico come il Conto Termico 3.0.: al termine dei lavori
  10. Edifici pubblici ed aperti al pubblico
  11. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici

L'attestato, nel caso debba essere utilizzato, deve essere aggiornato con gli eventuali lavori di riqualificazione o ristrutturazione fatti nel tmepo e che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc

L'AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l'APE.

In caso di dubbi e domande contattaci senza problemi, i nostri tecnici esperti sono a disposizione!

Per un approfondimento sui cambiamenti che ci saranno con la nuova Direttiva Europea e i nuovi obblighi dell’APE, trovate di seguito un articolo dedicato: Case Green: Guida Completa alla Direttiva EPBD IV e Novità

Per un ulteriore approfondimento esteso della normativa consiglio di leggere la Guida del Notariato.

1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)

Prima del trasferimento dell'immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario.

Nell'atto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione  energetica  dell'immobile.

Inoltre l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.lgs. 192/05).

Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E' stata eliminata la nullità dell'atto in caso di mancata allegazione.

2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc)

Nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l'immobile di APE ma secondo l'applicazione vigente (come indicato nello studio del Notariato), anche se non esistono specifiche sanzioni, bisogna dotare l'immobile di APE anche in caso di donazione.

In caso di eredità di un immobile, tra i documenti della successione non bisogna includere l'APE.

3. Affitto di unità immobiliari

Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.

Come per la compravendita, anche in caso di locazione il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all'affittuario al momento della registrazione del contratto.

Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l'APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.

I controlli e le sanzioni possono essere commisurate dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

4. Annunci di vendita di unità immobiliari

Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente. Approfondisci: Cosa scrivere nell'annuncio sulla prestazione energetica.

Quindi, affinché l'annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell'attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell'annuncio arrivano a 3000 euro. Approfondisci: Sanzioni Certificazione Energetica

5. Agevolazione Mutuo Green

Nel caso di compravendita di un immobile in classe B o superiore o riqualificando un immobile per raggiungere la classe B o superiore, è possibile avere una riduzione del tasso del mutuo (orientativamente tra lo 0,20% e lo 0,35% considerando 30 anni) e quindi una riduzione considerevole della rata mensile.

Per avere l’offerta di Mutuo Green è necessario redigere l’APE dell’appartamento e accertarsi che rientri nell’agevolazione.

Una corretta redazione dell’APE serve a valutare al meglio il tuo immobile allo stato di fatto o per considerare gli interventi migliorativi più convenienti per raggiungere almeno la classe B.

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6. Nuove costruzioni

La Direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L'obiettivo è quello di controllare l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente può tutelarsi ricevendo proprio l'APE prima dell'acquisto.

La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori)

Inoltre per interventi edili che prevedano la consegna di PdC, SCIA o CILA è obbligatorio che il direttore dei lavori o un tecnico incaricato consegnino l' AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) per la fase di collaudo e fine lavori.

7. Ristrutturazione importante

La procedura va compiuta anche in caso di "ristrutturazioni importanti" (interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e interventi di "demolizione-ricostruzione" prima del rilascio del certificato di agibilità.

Il concetto di "ristrutturazione importante" è una delle principali modifiche della L. 90/2013 ed è presente nel D.M. Requisiti Minimi 2015. Vengono considerati tali gli interventi che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio.

Ad ogni "ristrutturazione importante" con certificato di agibilità bisognerà dotare l'immobile di APE.

8. Superbonus e l'APE convenzionale

Ai fini della fruizione del Superbonus è necessario che il tecnico asseveri il salto di almeno due classi energetiche tra la situazione ANTE e POST intervento migliorativo. A tale scopo deve essere redatto un APE da allegare all'asseverazione ENEA nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale APE, definito dal MiSE convenzionale, non deve essere registrato alla Regione in quanto ha come unico scopo la valutazione del salto di almeno due classi energetiche.

L’Enea in una recente nota di chiarimento ha inoltre ribadito il fatto che nel caso di Superbonus, oltre all’APE di tipo convenzionale, è necessario al seguito della fine lavori la redazione degli APE tradizionali da presentare alla Regione di ogni singola u.i. oggetto di riqualificazione in alcuni casi specifici.

Per approfondimenti sull’APE convenzionale e indicazioni ulteriori sul Superbonus trovi qui un nostro articolo.

9. Detrazioni e Incentivi risparmio energetico

L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto anche nel caso in cui si volesse usufruire dell’Ecobonus per gli interventi di coibentazione, sia su parti private che su parti comuni condominiali o per usufruire del Conto Termico 3.0. nel caso di determinati interventi.

Per interventi su parti comuni, come un cappotto termico esterno, nel caso di detrazione Ecobonus, devono essere redatti gli APE di ogni singola unità immobiliare componenti il condominio.

È necessario inoltre redigere l’APE di ogni singola unità immobiliare (a lavori terminati) per altri interventi legati all’efficientamento Ecobonus. Di seguito un elenco ripreso dal decreto Requisiti Tecnici del MiSE in vigore dal 5 ottobre 2020:

  • Interventi di riqualificazione energetica globale (Ecobonus)
  • Interventi sulle strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra (Ecobonus)
  • Le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (Ecobonus )
  • Le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE (Ecobonus 75%). Ad oggi non più in vigore.
  • I medesimi interventi di cui ai punti IV e V, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore (Ecobonus70+Sismabonus -> 80%). Ad oggi non più in vigore.
  • I medesimi interventi di cui ai punti IV e V, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori (Ecobonus75+Sismabonus -> 85%). Ad oggi non più in vigore.
  • Bonus Facciate per le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico (Bonus Facciate 90% con isolamento). Dal 2023 il Bonus Facciate non è più in vigore.
  • Ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 119 del Decreto Rilancio, l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (Superbonus). Ad oggi non più in vigore, se non per qualche eccezione (es. territori colpiti da eventi sismici).

In riferimento al Conto Termico 3.0. invece l'APE è necessario ad esempio nei seguenti casi:

  • Isolamento termico di superfici opache: Per la coibentazione di pareti, tetti e pavimenti (cappotto termico) che delimitano il volume climatizzato.
  • Trasformazione in nZEB (Nearly Zero Energy Building): Per tutti i progetti volti a trasformare un edificio esistente in un immobile a energia quasi zero.
  • Sostituzione di generatori di calore con potenza termica nominale del nuovo generatore superiore o uguale a 200 kW.
  • Sostituzione di chiusure trasparenti (infissi) e installazione di sistemi di schermatura solare, qualora l'intervento riguardi edifici con impianti di potenza superiore ai 200 kW.

Con il Conto Termico 3.0. il costo dell'APE (e della Diagnosi Energetica) può essere rimborsato fino al 100% del costo per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore e fino al 50% del costo per i soggetti privati (cittadini e imprese), a condizione che l'intervento prospettato venga effettivamente realizzato.

Approfondisci: Detrazioni e risparmio energetico.

10. Edifici pubblici ed aperti al pubblico

In edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 mq bisogna realizzare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). La norma prevede che in tutti gli edifici aperti al pubblico di superficie superiore a 500 mq l'attestato venga affisso all'ingresso dell'edificio o in altro luogo ben visibile al pubblico. L'obbligo è previsto dall'art. 6 del D. lgs 192/05.

Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).

11. Contratti di gestione impianti in edifici pubblici

In caso di nuovi contratti o rinnovi relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici si dovrà dotare l'immobile o la singola unità immobiliare dell' Attestato di Prestazione Energetica (APE)

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Se l'immobile è già dotato di ACE

Su questo punto la normativa è molto chiara: se un immobile è dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità (la validità si verifica nella prima pagina dell'attestato in alto a destra, sempre che siano stati regolarmente eseguiti tutti i controlli della caldaia), rilasciato prima dell'entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l'immobile di APE. Essendo l'APE valido 10 anni questa casistica ormai non è comunque più possibile.

È chiaro che essendo passati ormai più di dieci anni dal 06.06.2023, l’ACE è stato ormai sostituito definitivamente dall’APE.

Ecco il testo di legge:

Art.6 comma 10 del D.Lgs 192/05: L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

È bene specificare però che l’attestato, sebbene in corso di validità, deve essere comunque aggiornato nel caso di ristrutturazione o riqualificazione che modificano la classe energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare. L’aggiornamento dell’APE, così come indicato dalle FAQ del MiSE, deve essere effettuato unicamente se vi fosse la necessità di utilizzarlo in uno dei casi previsti dall’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. (compravendita, nuove locazione, esposizionedell’APE negli edifici pubblici, etc.).

Casi di esclusione dell'APE

I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall' art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall' appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015

  • I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  • Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all' articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • I ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • I fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile

Normative correlate

Approfondimenti

Link utili

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Domande Frequenti

Quando è obbligatorio l'APE per la vendita?

L'APE è obbligatorio per la compravendita di immobili (trasferimenti a titolo oneroso come rogito e permuta) dal 1° luglio 2009. Il proprietario deve far redigere l'APE a sue spese prima del trasferimento e mostrarlo all'acquirente durante la trattativa. L'APE deve essere allegato al contratto di vendita.

Quando è obbligatorio l'APE per l'affitto?

L'APE è obbligatorio per l'affitto di unità immobiliari dal 1° luglio 2010. Nel nuovo contratto di locazione va apposta una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. Le sanzioni per affitto senza APE variano tra 1.000 e 4.000 euro.

È obbligatorio l'APE per la donazione?

Secondo l'applicazione vigente e lo studio del Notariato, anche se non esistono specifiche sanzioni, bisogna dotare l'immobile di APE anche in caso di donazione (trasferimenti a titolo gratuito come usufrutto e assegnazione alloggi). In caso di eredità invece non bisogna includere l'APE tra i documenti della successione.

Da quando è obbligatorio l'APE per gli annunci immobiliari?

Dal 1 gennaio 2012 è obbligatorio inserire l'indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari di vendita e affitto pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione commerciale. Le sanzioni per annunci senza parametri energetici variano tra 500 e 3.000 euro.

E' obbligatorio l'APE per nuove costruzioni?

L'APE è obbligatorio per edifici di nuova costruzione al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità. Il costruttore deve consegnare l'APE al comune insieme agli altri documenti. L'APE deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente (non può essere il progettista o il direttore dei lavori).

Quando è obbligatorio l'APE per ristrutturazioni?

L'APE è obbligatorio per "ristrutturazioni importanti" che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio, prima del rilascio del certificato di agibilità. Rientrano in questa categoria la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti e altri interventi che modificano le prestazioni energetiche. Secondo il MiSE, l'aggiornamento dell'APE deve essere effettuato solo se l'APE deve essere utilizzato per compravendita, affitto o altri casi previsti dalla legge.