Domande Frequenti (FAQ) sull'APE

Tutto quello che devi sapere sull'Attestato di Prestazione Energetica. Trova risposte rapide su costi, validità, obblighi e normativa.

Informazioni Generali

L'APE è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, attribuendogli una classe energetica (da A4 a G). È obbligatorio per la vendita, l'affitto e per accedere a determinati incentivi fiscali.
Se il sistema principale è a pompa di calore (condizionatore), è obbligatorio avere il libretto di impianto compilato. Se la potenza termica nominale supera i 12kW, è necessario anche il controllo di efficienza periodico.
In assenza di impianto non esiste il libretto. Il certificatore energetico dovrà però firmare e allegare all'APE un modulo ad hoc che attesti ufficialmente la mancanza del sistema di riscaldamento.
In presenza di impianto termico centralizzato, il Libretto di Impianto e il relativo controllo di efficienza devono essere richiesti all'amministratore di condominio. Si tratta di documenti ufficiali e frequentemente utilizzati per APE e pratiche immobiliari, che vengono solitamente forniti in tempi brevi. Se l'unità immobiliare dispone anche di un sistema di raffrescamento autonomo (condizionatori), è necessario un ulteriore libretto di impianto dedicato al servizio di raffrescamento.
No. Se il generatore è utilizzato esclusivamente per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) e non serve l'impianto di riscaldamento, non rientra nella definizione di impianto termico ai fini dell'APE. In questo caso non è richiesto né il Libretto di Impianto né il controllo di efficienza energetica.
Il Conto Termico 3.0 è un contributo diretto erogato dal GSE sul conto corrente, mentre le detrazioni (Ecobonus/Bonus Casa) riducono le tasse dovute in 10 anni.
No, dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili le spese per caldaie a condensazione alimentate esclusivamente a combustibili fossili.
Se l'incentivo è pari o inferiore a 15.000 euro, il GSE eroga il contributo in un'unica rata entro circa 60-90 giorni dall'approvazione.
Sì, è stato prorogato con una detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare.
Non è più un obbligo di legge rigido per la ripartizione, ma rimane il riferimento tecnico d'eccellenza per redigere le tabelle millesimali a regola d'arte.
Il condominio rischia sanzioni amministrative pesanti e l'impossibilità di ripartire correttamente le spese secondo i criteri di trasparenza europea.
Sì, devono contribuire alla quota fissa (involontaria) che copre le dispersioni dell'impianto e le spese di manutenzione comune.
Il risparmio medio stimato varia tra il 15% e il 25% sui consumi stagionali, grazie alla gestione puntuale della temperatura.
Prevede obiettivi di riduzione dei consumi energetici entro il 2030 e il 2035, incentivando ristrutturazioni profonde e l'abbandono dei combustibili fossili.
La direttiva introduce un format aggiornato con calcolo orario per riflettere meglio i consumi reali. Le scadenze precise dipendono dal recepimento nazionale.
Dal 2025 non ci saranno più incentivi fiscali, mentre dal 2040 scatterà il divieto totale di installazione in favore di sistemi green come le pompe di calore.
Sì, sono esclusi gli edifici storici, i luoghi di culto, le case vacanza occupate meno di 4 mesi l'anno e gli immobili sotto i 50 mq.
EnHub è un ecosistema digitale che centralizza i dati energetici del condominio, permettendo di monitorare consumi, gestire la contabilizzazione e pianificare interventi di efficienza.
Grazie al monitoraggio in tempo reale e alla diagnosi energetica, identifica gli sprechi nascosti e permette di ottimizzare l'uso degli impianti, riducendo i costi fino al 30-50%.
Sì, la piattaforma integra simulazioni economiche che mostrano il ROI (Return on Investment) e i tempi di ammortamento per ogni intervento di riqualificazione proposto.
Assolutamente sì. EnHub gestisce la ripartizione dei costi in modo trasparente, integrando i dati dei dispositivi connessi per una gestione equa tra i condòmini.
Certamente. EnHub permette di consultare l'Attestato di Prestazione Energetica in formato interattivo sia per il singolo appartamento che per l'intero edificio.
nZEB è l'acronimo di nearly Zero Energy Building, ovvero un edificio il cui consumo energetico annuo è molto basso e coperto in gran parte da fonti rinnovabili prodotte sul posto.
L'obbligo è scattato dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti i nuovi edifici privati e le ristrutturazioni profonde.
Si utilizzano isolamenti termici avanzati, pompe di calore, ventilazione meccanica controllata, pannelli fotovoltaici e sistemi di monitoraggio domotico.
Rispetto a una casa tradizionale che consuma circa 150-200 kWh/mq anno, l'equivalente nZEB scende a circa 15-30 kWh/mq anno, garantendo un risparmio in bolletta superiore all'80%.
Sebbene spesso coincidano, "Classe A4" è una classificazione della scala di certificazione energetica italiana (APE), mentre nZEB è una qualifica che indica un edificio con consumo quasi nullo e un'alta quota di rinnovabili. Un nZEB è spesso in classe A4 ma non per forza.
Il costo di costruzione di un nZEB può essere superiore di circa l'8-12% rispetto a un edificio tradizionale di buona qualità. Tuttavia, questo extra-costo viene ammortizzato in pochi anni grazie all'enorme risparmio sulle bollette e al maggior valore dell'immobile nel tempo.
Assolutamente sì. Grazie all'isolamento termico e ai sistemi di ombreggiamento, la casa rimane fresca molto più a lungo. Inoltre, i pannelli fotovoltaici producono il massimo dell'energia proprio in estate, quando il condizionamento è più necessario.
La legge principale è il D.Lgs 192/2005 che recepisce le direttive europee EPBD. Definisce gli obblighi di certificazione energetica, i requisiti dei certificatori, le procedure per la redazione dell'APE e le sanzioni per gli inadempienti.
Introduce obiettivi più severi per il 2030, punta a edifici a emissioni zero, l'introduzione del calcolo dinamico delle prestazioni e prevede lo stop agli incentivi per le caldaie a gas autonome dal 2025.
Alcune regioni hanno leggi specifiche che gestiscono gli albi dei certificatori, procedure di trasmissione APE e controlli integrando la normativa nazionale.
Il DM 26/6/2015 definisce: metodologie di calcolo uniche su tutto il territorio nazionale, formato APE unico per tutte le regioni, requisiti tecnici minimi, e schemi per la relazione tecnica di progetto.
Gli obiettivi europei prevedono: riduzione consumi del 16% entro il 2030, edifici a emissione zero dal 2030 (pubblici dal 2028), neutralità climatica entro il 2050, e stop a incentivi caldaie a gas dal 2025.
Solitamente è richiesta la classe A o B. Tuttavia, molti istituti accettano la classe C o un miglioramento di almeno due classi tramite ristrutturazione.
Lo sconto sul tasso (TAN) oscilla tra lo 0,10% e lo 0,50%, riducendo sensibilmente la quota interessi mensile e il costo totale del finanziamento.
Se l'APE presenta errori o la classe energetica dichiarata non è veritiera, la banca può revocare le agevolazioni 'green' applicando i tassi standard.
Sì, attraverso una surroga o una rinegoziazione, a patto di presentare un APE che attesti il miglioramento energetico richiesto dalla banca.
Sì, se l'intervento riguarda il gas refrigerante, come ricarica, manutenzione o recupero.
Sì, deve essere mantenuta attiva e rinnovata secondo le regole vigenti.
No, la certificazione è necessaria solo se si interviene direttamente sul gas.
Viene introdotta una metodologia di calcolo unica nazionale e un formato di attestato identico per tutte le regioni, eliminando le frammentazioni precedenti. In casi particolari alcune regioni hanno comunque un diverso formato sebbene la metodologia di calcolo sia la stessa.
Sì, la normativa stabilisce espressamente l'obbligo di effettuare almeno un sopralluogo tecnico nell'immobile per reperire i dati necessari alla certificazione.
Il nuovo sistema prevede 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G. La classe A4 rappresenta il massimo dell'efficienza energetica.
I 3 decreti sono: 1) Linee guida APE 2015, 2) Requisiti Minimi 2015 3) Relazioni Tecniche di Progetto (ex-L10). Tutti in coerenza con la direttiva 2010/31/UE.
No. Sebbene l'APE duri fino a 10 anni, decade obbligatoriamente ogni volta che si modifica la prestazione energetica dell'immobile, come con l'installazione di nuovi sistemi fissi.
No, i condizionatori portatili non sono considerati generatori fissi e non influiscono sulla prestazione energetica né richiedono un libretto d'impianto.
Il controllo di efficienza energetica con relativo bollino è obbligatorio per sistemi con potenza termica nominale superiore ai 12kW, secondo le scadenze regionali.
L'APE risulterebbe non conforme allo stato reale degli impianti. Il notaio o l'acquirente potrebbero richiedere un nuovo certificato aggiornato per evitare sanzioni o contestazioni.
L'installazione può portare a un salto di 1 o 2 classi energetiche, aumentando significativamente il valore commerciale dell'immobile.
Certamente. Se esiste già un generatore (es. caldaia) va aggiornato il libretto esistente. Se è il sistema principale, va creato un nuovo libretto d'impianto.
L'isolamento termico delle pareti (cappotto) e la sostituzione della vecchia caldaia con una pompa di calore sono gli interventi che garantiscono il maggior risparmio, arrivando a ridurre i consumi fino al 50-70%.
Il costo medio oscilla tra 150 e 200 euro al metro quadro, comprensivo di materiali e posa in opera, variabile in base alla complessità del cantiere e ai materiali scelti.
Sì, è possibile usufruire del Bonus Casa o dell'EcoBonus, a patto che i nuovi serramenti rispettino determinati parametri tecnici di trasmittanza termica.
Assolutamente sì. La pompa di calore è estremamente versatile e permette di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria utilizzando fonti rinnovabili, riducendo drasticamente le bollette del gas.
Il risparmio in bolletta può arrivare al 70% rispetto a un boiler elettrico tradizionale, permettendo di recuperare l'investimento in circa 3 anni.
Sì, i modelli moderni funzionano efficacemente anche con temperature esterne fino a -7°C, utilizzando una resistenza elettrica di supporto solo in casi estremi.
Sì, esistono modelli monoblocco canalizzabili che prelevano e scaricano l'aria all'esterno tramite piccoli fori nel muro, occupando lo spazio di un normale boiler.
È possibile usufruire del Conto Termico 3.0 (rimborso diretto) o delle detrazioni fiscali come l'Ecobonus al 50% o il Bonus Casa al 36%.
È un metodo avanzato che crea un gemello digitale dell'immobile per simularne il comportamento energetico ogni ora, considerando clima, uso reale e impianti.
Permette di dimensionare correttamente gli impianti ed evitare interventi di riqualificazione inutili, garantendo il massimo risparmio in bolletta con il minimo investimento.
Sì, la nuova Direttiva EPBD 4 prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche avvenga in regime dinamico, superando i vecchi metodi semplificati.
L'APE tradizionale usa medie mensili teoriche; la simulazione dinamica analizza l'uso reale e le variazioni climatiche orarie, offrendo dati infinitamente più precisi.
Il Superbonus è una maxi agevolazione fiscale introdotta con gli articoli 119 e 121 del DL Rilancio che permette di riqualificare energeticamente e ridurre il rischio sismico degli edifici. Associato alla cessione del credito e allo sconto in fattura, permette di ottenere detrazioni fino al 110%.
Gli interventi trainanti sono: isolamento termico dell'involucro (cappotto), sostituzione impianti di climatizzazione invernale, installazione impianti fotovoltaici, interventi antisismici. È necessario effettuare almeno uno di questi interventi rispettando i limiti massimali di spesa.
Il Superbonus è prorogato fino al 2025 con aliquote diverse: 90% nel 2023 (110% con CILAS entro fine 2022), 70% nel 2024, 65% nel 2025. Le modalità e scadenze variano in base alla tipologia di intervento e alle condizioni.
Il Superbonus si ottiene attraverso detrazione fiscale in 10 anni, cessione del credito a banche o intermediari finanziari, oppure sconto in fattura. È necessario rispettare i requisiti previsti dalla normativa e presentare la documentazione richiesta.
Il costo varia in base alla dimensione dell'edificio e alla complessità dell'analisi.
Non è l'ideale. Per risultati accurati occorre uno sbalzo termico tra interno ed esterno di almeno 10-15°C, condizione tipica dei mesi invernali.
No, la termocamera rileva le radiazioni infrarosse emesse dalla superficie. Queste radiazioni permettono però di capire cosa accade negli strati interni dell'involucro.
Assolutamente sì. Identifica le zone fredde dove il vapore acqueo condensa, permettendo di intervenire sulla causa scatenante invece di pulire solo la macchia.
Definiscono i metodi di calcolo per determinare il fabbisogno di energia per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria e l'illuminazione negli edifici. Sono alla base del calcolo della classe energetica.
La certificazione garantisce che il software applichi correttamente gli algoritmi previsti dalla legge, rendendo l'APE valido ai sensi del D.Lgs 192/2005. In questo modo, essendo ogni APE calcolato con le stesse "regole", sono comparabili tra loro e hanno un criterio di giudizio unico.
No, il DOCET è limitato esclusivamente a edifici residenziali esistenti con superficie inferiore o uguale a 200 mq.
L'attestato non ha valore legale, il certificatore rischia sanzioni e l'atto di vendita o affitto potrebbe essere contestato.
È la ricostruzione virtuale dell'edificio che tiene conto di geometria, materiali e impianti, offrendo risultati molto più precisi rispetto ai metodi tabellari.
L'annuncio di vendita o affitto deve contenere l'indice di prestazione energetica globale (EPgl), l'indice di prestazione energetica dell'involucro (le "faccine") e la classe energetica corrispondente. Questi valori si ottengono dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Dal 1 gennaio 2012 è obbligatorio inserire l'indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari di vendita e affitto pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione commerciale (internet, giornali, tv, radio, affissioni).
Il responsabile dell'annuncio che non riporta i parametri energetici incorre in una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, secondo l'articolo 15 del D.Lgs 192/05 modificato dal Decreto 63/2013.
Sì, la prestazione energetica va inserita anche per annunci di immobili privi di riscaldamento, come le case al mare, le case storiche o le case senza caldaia. Il metodo di calcolo previsto dalla normativa permette di calcolare l'indice anche in questo caso. Sono esenti solo i fabbricati isolati, senza impianti e con superficie minore di 50mq.
EPgl (o IPE) è l'indice di prestazione energetica globale, espresso in kWh/mq annuo. Indica il consumo di energia per metro quadro dell'immobile utile al riscaldamento invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria e/o raffrescamento. Moltiplicando questo valore per i mq della casa si ottiene il consumo annuo stimato.
Questo è un errore comune. La classificazione energetica non dipende da valori fissi ma è calcolata rispetto a un edificio di riferimento con le stesse caratteristiche geometriche e di localizzazione. Un immobile potrebbe avere 150 kWh/mq anno ed essere in classe C, mentre un altro in classe D o G, a seconda della località e delle caratteristiche.
Il certificatore energetico è il professionista abilitato e accreditato che redige l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nel rispetto della normativa vigente. E' solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'ingegnere, l'architetto o il geometra.
Per diventare certificatore energetico è necessario possedere un titolo di studio tecnico e le abilitazioni previste. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti vengono gestiti dalle Regioni con apposite leggi locali. Per le regioni senza normative proprie, si applica la legge nazionale (D.Lgs. 192/05).
Sì, per redigere l'APE il certificatore energetico deve essere indipendente e non può essere il progettista o il direttore dei lavori dell'immobile. Ha un ruolo di "collaudatore" e deve essere estraneo alle altre fasi del processo di progetto e realizzazione.
Il certificatore energetico ha responsabilità  civili e penali molto importanti. Deve effettuare il sopralluogo obbligatorio, raccogliere dati, modellare l'immobile, calcolare gli indici energetici (EPgl,nren, EPgl,ren) e formulare raccomandazioni per migliorare le prestazioni energetiche.
Un certificatore che esegue un APE senza rispettare i criteri e le metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4.200 euro. Se rilascia un APE non veritiero, incorre nella sanzione pari all'80% della parcella e viene segnalato all'Ordine professionale per eventuali provvedimenti disciplinari.
Per diventare certificatore energetico è necessario seguire corsi di formazione specifici organizzati dalle Regioni o da enti accreditati, superare gli esami previsti e ottenere l'accreditamento dalla Regione di competenza. La procedura varia da Regione a Regione.
L'APE è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento. È uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 lettere) le prestazioni energetiche degli edifici ed è obbligatorio per la vendita o l'affitto di un immobile.
L'APE è obbligatorio in caso di compravendita di immobili (dal 1° luglio 2009), locazione (dal 1° luglio 2010), annunci immobiliari (dal 1° gennaio 2012), nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e per usufruire di incentivi fiscali come Superbonus ed Ecobonus.
Il prezzo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 130€ ed i 250€ a seconda della città e delle caratteristiche dell'unità immobiliare. Spesso per la presentazione dell'APE il certificatore dovrà corrispondere delle tasse di registrazione che sono variabili da Regione a Regione. Per immobili diversi dagli appartamenti (ville, case a schiera, negozi, uffici) il costo è solitamente più alto.
L'APE viene redatto da un certificatore energetico, un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) accreditato dalla Regione di competenza. Il certificatore deve essere indipendente e non può essere il progettista o il direttore dei lavori dell'immobile.
L'APE ha una validità massima di 10 anni, condizionata alla regolare manutenzione degli impianti termici e all'assenza di modifiche rilevanti all'edificio. Se non vengono rispettati i controlli di efficienza energetica, la validità si riduce al 31 dicembre dell'anno successivo.
L'APE (Attestato di Prestazione Energetica) viene redatto da un certificatore energetico indipendente e include la classe energetica. L'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) può essere redatto dal progettista o direttore dei lavori, non include la classe energetica e viene consegnato al comune in fase di fine lavori.
Assolutamente sì. Le banche richiedono l'APE per verificare che l'immobile sia in classe B o superiore per concedere tassi agevolati.
L'APE è obbligatorio per la compravendita di immobili (trasferimenti a titolo oneroso come rogito e permuta) dal 1° luglio 2009. Il proprietario deve far redigere l'APE a sue spese prima del trasferimento e mostrarlo all'acquirente durante la trattativa. L'APE deve essere allegato al contratto di vendita.
L'APE è obbligatorio per l'affitto di unità immobiliari dal 1° luglio 2010. Nel nuovo contratto di locazione va apposta una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. Le sanzioni per affitto senza APE variano tra 1.000 e 4.000 euro.
Secondo l'applicazione vigente e lo studio del Notariato, anche se non esistono specifiche sanzioni, bisogna dotare l'immobile di APE anche in caso di donazione (trasferimenti a titolo gratuito come usufrutto e assegnazione alloggi). In caso di eredità invece non bisogna includere l'APE tra i documenti della successione.
Dal 1 gennaio 2012 è obbligatorio inserire l'indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari di vendita e affitto pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione commerciale. Le sanzioni per annunci senza parametri energetici variano tra 500 e 3.000 euro.
L'APE è obbligatorio per edifici di nuova costruzione al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità. Il costruttore deve consegnare l'APE al comune insieme agli altri documenti. L'APE deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente (non può essere il progettista o il direttore dei lavori).
L'APE è obbligatorio per "ristrutturazioni importanti" che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio, prima del rilascio del certificato di agibilità. Rientrano in questa categoria la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti e altri interventi che modificano le prestazioni energetiche. Secondo il MiSE, l'aggiornamento dell'APE deve essere effettuato solo se l'APE deve essere utilizzato per compravendita, affitto o altri casi previsti dalla legge.
Il sopralluogo nell'appartamento ha una durata di circa 30-45 minuti. Durante questo tempo il certificatore misura murature, finestre e distanze utili, e pone domande al proprietario relative a dati identificativi, anno di costruzione, ristrutturazioni e caratteristiche energetiche dell'immobile.
Per il sopralluogo servono: planimetria catastale dell'appartamento, libretto di impianto termico (o di centrale se impianto centralizzato), ultimo rapporto di controllo tecnico (allegato II o controllo dei fumi) e, per impianti centralizzati, anche la quota di millesimi di riscaldamento.
Sì, il sopralluogo nell'immobile è obbligatorio per legge per redigere l'APE. Il certificatore deve verificare direttamente le caratteristiche geometriche, fisiche e impiantistiche dell'edificio oggetto della certificazione energetica.
Se non si hanno tutti i documenti al momento del sopralluogo, è possibile inviarli scansionati via e-mail dopo il sopralluogo. L'APE potrà essere concluso solo quando tutti i documenti necessari saranno disponibili.
Se non si ha la planimetria catastale, Certificato-Energetico.it la richiede al catasto previa delega firmata dal proprietario dell'appartamento e scansione del documento d'identità.
Durante il sopralluogo vengono raccolte informazioni su: dati identificativi del proprietario, numero di piani e appartamenti, anno di costruzione, ristrutturazioni che hanno modificato le prestazioni energetiche, eventuali fonti rinnovabili di energia, caratteristiche di infissi, isolanti e impianti.

Costi e Tariffe

Sì, la spesa per la certificazione energetica è detraibile al 100% se sostenuta contestualmente a lavori di riqualificazione energetica (es. EcoBonus) o ristrutturazione edilizia che danno diritto a detrazione.
L'onere spetta al proprietario dell'immobile. Nel caso di vendita, il venditore deve fornirlo all'acquirente. Nel caso di affitto, il locatore deve mostrarlo e consegnarlo all'inquilino.
Il sopralluogo dura mediamente dai 30 ai 60 minuti a seconda della dimensione dell'immobile. È necessario per rilevare le caratteristiche dei muri, degli infissi, l'orientamento e i dati dell'impianto termico.
Prezzi così bassi sono spesso indice di irregolarità (es. mancanza di sopralluogo). Un APE redatto senza sopralluogo è nullo e ti espone a sanzioni e contenziosi legali futuri. La qualità ha un costo tecnico incomprimibile.
No, l'arredamento non influisce sul costo dell'APE né sulla prestazione energetica.

Obblighi e Normativa

L'APE è obbligatorio in caso di compravendita immobiliare, locazione, annunci immobiliari, lavori di ristrutturazione importante e per accedere a bonus fiscali come il Superbonus.
Sì, dal 2012 è obbligatorio inserire l'indice di prestazione energetica (EPgl) e la Classe Energetica in tutti gli annunci commerciali di vendita o affitto.
Sì, il sopralluogo del tecnico certificatore è un requisito indispensabile per legge. Un APE redatto senza sopralluogo non è valido e può portare a sanzioni sia per il proprietario che per il tecnico.

Validità e Durata

L'Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni. La validità decade se vengono effettuati interventi di ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile o se non vengono effettuati i controlli periodici della caldaia.
Se l'APE scade, non è più valido per atti di vendita o contratti di affitto. Sarà necessario redigerne uno nuovo aggiornato.
L'APE ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, purchè siano rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Se non vengono rispettati i controlli, la validità si riduce al 31 dicembre dell'anno successivo.
L'APE scade dopo 10 anni dalla data di rilascio, oppure al 31 dicembre dell'anno successivo se non vengono rispettati i controlli di efficienza energetica degli impianti. Va inoltre rinnovato in caso di interventi che modificano le prestazioni energetiche dell'immobile.
Per verificare la validità dell'APE bisogna controllare la data di validità posta sull'APE in alto e accertare che l'immobile non abbia subito interventi edili che ne hanno modificato le prestazioni energetiche dopo la data di emissione dell'attestato.
L'APE va rinnovato in caso di ristrutturazione che modifica gli impianti, gli involucri (murature e/o infissi), ampliamenti, modifiche di prospetti e volumetria. Secondo il MiSE, l'aggiornamento deve essere effettuato solo se l'APE deve essere utilizzato per compravendita, affitto o altri casi previsti dalla legge.
La validità dell'APE per la locazione segue le stesse regole generali: 10 anni se sono rispettati i controlli degli impianti, oppure fino al 31 dicembre dell'anno successivo in caso di mancato rispetto delle disposizioni. L'APE per locazione è valido anche per la vendita, purchè sia ancora in corso di validità.
Per avere un APE con validità di 10 anni è necessario mostrare al certificatore il libretto d'impianto e il rapporto di controllo (allegato I o II) che dimostrano il rispetto della normativa. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti, sarà necessario regolarizzare tutta la documentazione prima dell'invio dell'APE alla Regione.

Sanzioni

La mancanza dell'APE in caso di vendita o affitto comporta sanzioni amministrative che possono variare da 3.000 a 18.000 euro a carico del proprietario dell'immobile.
Se un immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3.000 ed i 18.000 euro, secondo l'articolo 15 del D.Lgs 192/05 modificato dal Decreto 63/2013.
Se un immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1.000 ed i 4.000 euro. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.
Se l'annuncio di un immobile da vendere o affittare non contiene i parametri energetici (EPgl, prestazione involucro, classe energetica), il responsabile dell'annuncio incorre in una sanzione amministrativa variabile tra i 500 ed i 3.000 euro.
Un certificatore che esegue un APE senza rispettare i criteri e le metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4.200 euro. In alcuni casi, se rilascia un APE non veritiero, incorre nella sanzione pari all'80% della parcella e viene segnalato all'Ordine professionale.
Il direttore dei lavori che non consegna l'AQE al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori incorre in una sanzione variabile tra i 1.000 ed i 6.000 euro e potrebbe essere segnalato al collegio professionale. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non accompagnata dall'AQE.
Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni per i certificatori, dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate per vendita e affitto senza APE, e dal comune per il direttore dei lavori. I controlli possono essere effettuati anche all'atto della registrazione del contratto.

Aspetti Tecnici

L'APE può essere redatto solo da un 'soggetto certificatore' abilitato, ovvero un tecnico qualificato e indipendente come quelli iscritti agli ordini professionali (ingegneri, architetti, geometri) e accreditato dalla propria Regione.
L'indice di prestazione energetica globale (EPgl o IPE) è il valore in kWh/m² annuo che indica il consumo di energia per metro quadro dell'immobile utile al riscaldamento invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria e/o raffrescamento. Moltiplicando questo valore per i m² della casa si ottiene il consumo annuo stimato.
La prestazione energetica è un valore fisico espresso in kWh/m² anno (EPgl), mentre la classe energetica è una lettera da A4 a G che indica sinteticamente la qualità energetica dell'immobile. La classe deriva dal confronto tra la prestazione dell'immobile e quella di un edificio di riferimento.
L'indice EPgl viene calcolato attraverso software certificati dal CTI, considerando le caratteristiche geometriche, di esposizione, delle murature, degli infissi, degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, eventuali impianti di ventilazione meccanica e sistemi di produzione di energia rinnovabile.
EPgl,nren è l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, che comprende la climatizzazione invernale (EPh,nren), estiva (EPc,nren), produzione di acqua calda sanitaria (EPw,nren), ventilazione meccanica (EPv,nren) e, per immobili non residenziali, illuminazione artificiale (EPl,nren) e trasporto (EPt,nren).
Le classi energetiche si determinano confrontando il valore EPgl,nren dell'immobile con quello di un edificio di riferimento con le stesse caratteristiche geometriche, di esposizione e di localizzazione. Il rapporto tra i due valori permette di classificare l'immobile secondo la tabella del DM 26-06-2015.
Nella pagina 2 dell'APE sono riportati i consumi annui di combustibile stimati, che permettono di calcolare la spesa energetica annuale. Inoltre sono presenti le raccomandazioni del tecnico con gli interventi migliorativi consigliati, la nuova classe energetica raggiungibile e la stima del ritorno di investimento.

136 domande frequenti su APE e certificazione energetica

Vedi tutte le FAQ del sito (inclusi articoli)