L' attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni ma va rinnovato in seguito ad eventuali modifiche della prestazione energetica. Il certificatore può assegnare all'ACE una validità di 10 anni ma solo se sono rispettate le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
Nello specifico ecco gli articoli di legge:
D.Lgs 192/05 Art. 6 comma 5:
L'attestato relativo alla certificazione energetica [...] ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
Ad esempio va rinnovato l'ACE in caso di ristrutturazione di edifici, negozi, appartamenti ed in generale unità immobiliari dove sono stati modificati gli impianti, gli involucri (murature e/o infissi), in caso di ampliamenti (applicazione del Piano Casa), in caso di modifiche di prospetti e della volumetria. Nel caso in cui l'immobile non subisce interventi di ristrutturazione la validità dell'ACE è quella scritta dal certificatore al momento dell'emissione. Solitamente la validità decisa dal certificatore è di 10 anni ma prima va verificata la regolarità delle "normative sul risparmio energetico".
Nello specifico il DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 4 dice che l'ACE viene aggiornato:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
Ecco l'articolo di legge:
DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 2
La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio [10 anni] è confermata solo se
sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica,
compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli
edifici, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle
predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica.
D.Lgs 192/05 Art. 7 comma 1:
Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Il regime per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici prevede (D.Lgs 192/05 Allegato L) di eseguire le operazioni conformemente alle indicazioni della impresa installatrice dell'impianto. I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti almeno:
Nel corso dei controlli andrà anche verificato il rendimento di combustione e rilasciato il rapporto di controllo.
Quindi in conclusione, affinchè l'ACE abbia una validità di 10 anni va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d'impianto ed il rapporto di controllo che dimostrano il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti la validità dell'ACE è fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
Ecco l'articolo di legge:
DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 3
Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di
certificazione energetica.
Quindi, ad ogni ACE deve essere allegato libretto d'impianto o di centrale (sempre che l'immobile abbia un impianto di riscaldamento con caldaia). Questa disposizione è valida sia per l'Attestato originale che viene tenuto dal proprietario dell'immobile, sia per la copia che va consegnata alla Regione entro 15 giorni dall'emissione.
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