L' attestato di prestazione energetica ha in genere una validità massima di 10 anni ma va rinnovato se l'immobile viene ristrutturato con interventi che modificano le prestazioni energetiche. La validità di 10 anni è subordinata ai controlli di efficienza energetica degli impianti e se sono rispettate le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è fino al 31 dicembre dell'anno successivo al mancato rispetto delle disposizioni.
Ad esempio va rinnovato l'APE in caso di ristrutturazione di edifici, negozi, appartamenti ed in generale unità immobiliari dove sono stati modificati gli impianti, gli involucri (murature e/o infissi), in caso di ampliamenti (applicazione del Piano Casa), in caso di modifiche di prospetti e della volumetria.
Un’importante chiarimento del MiSE di agosto 2016 alla FAQ 2.6 specifica che l’aggiornamento dell’APE nel caso di interventi che modificano la classe energetica, deve essere effettuato solo nel caso di una nuova compravendita, per un nuovo contratto di affitto o nei casi previsti dall’ art. 6 del D.Lgs. 192/05. Non è quindi obbligatorio aggiornare l’APE ad ogni intervento se non deve essere utilizzato.
Per vedere le FAQ del MiSe clicca qui.
Nel caso in cui l'immobile invece non subisce interventi di modifica delle prestazioni energetiche la scadenza dell'attestato è indicata con una data nella parte alta dell'APE.
Solitamente, verificata la regolarità delle "normative sul risparmio energetico", la validità decisa dal certificatore è pari a 10 anni.
Al momento di vendere o affittare un immobile già dotato di APE bisogna verificare se l'attestato è ancora valido o bisogna aggiornarlo. La prima cosa da controllare è la data di validità posta sull'APE in alto (vedi freccia rossa).
In secondo luogo bisogna accertare che l'immobile non abbia subito, dopo la data di emissione dell'attestato, degli interventi edili che ne hanno modificato le prestazioni energetiche.
D.Lgs 192/05 Art. 6 comma 5:
L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
Nello specifico il DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 4 dice che l'APE viene aggiornato:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 2
La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio [10 anni] è confermata solo se
sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica,
compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli
edifici, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle
predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica.
D.Lgs 192/05 Art. 7 comma 1:
Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Il regime per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici prevede (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74) di eseguire le operazioni conformemente alle indicazioni dell'impresa installatrice dell'impianto. I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti:
In caso di impianti con potenza tra 10 e 100 kw
In caso di impianti con potenza maggiore di 100 kw l'intervallo di tempo per il controllo viene dimezzato. Va comunque verificata se la propria Regione ha emanato leggi locali più restrittive e se ha istituito il catasto energetico
Per ogni impianto termico è necessario capire innanzitutto se si rientra nei casi in cui è obbligatorio fare il controllo dell’impianto. Nel corso dei controlli andrà anche verificato il rendimento di combustione e rilasciato il rapporto di controllo. Il libretto d’impianto invece in generale è sempre obbligatorio tranne casi eccezionali (come la presenza del solo scaldabagno per l’acqua calda)
Quindi in conclusione, affinchè l'APE abbia una validità di 10 anni va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d'impianto ed il rapporto di controllo (allegato I o II) che dimostrano il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti, sarà necessario regolarizzare tutta la documentazione prima dell’invio dell’APE alla Regione di competenza. Ad APE concluso, nel caso di mancato aggiornamento del rapporto di controllo degli impianti termici, la validità dell'APE è fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
Se l'immobile non ha impianto termico, secondo la prassi della Regione Lazio, la validità è comunque di dieci anni. La scadenza anticipata dell'APE ha l'obiettivo di penalizzare chi non effettua i controlli di efficienza energetica delle caldaie
Ad ogni APE deve essere allegato copia del libretto d'impianto o di centrale (sempre che l'immobile abbia un impianto di riscaldamento con caldaia) ed i relativi controlli effettuati sull'impianto. Questa disposizione è valida sia per l'Attestato originale che viene tenuto dal proprietario dell'immobile, sia per la copia che deve consegnare alla Regione. Il libretto di impianto ed i relativi controlli di efficienza energetica devono essere convervati nell'immobile o nella centrale dove è presente l'impianto.
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