Il preventivo per la redazione dell'APE è comprensivo di tutti i costi
Il sopralluogo è obbligatorio per legge. I nostri tecnici sono professionisti abilitati
In tempi brevi elaboriamo il documento e lo registriamo alla Regione
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Dal 1° ottobre 2015 la certificazione energetica è disciplinata a livello nazionale dalle "linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione energetica degli edifici" attraverso il DM 26 giugno 2015. (collegamento https://www.certificato-energetico.it/news/nuovo-ape-2015.html).
Vanno ricordati anche il D.Lgs. 3 marzo 2011, n.23 e la recente Legge 90/2013 (G.U. 03/08/2013 n.181, entrata in vigore il 04/08/2013) che hanno introdotto importanti aggiornamenti alla certificazione energetica degli edifici
A livello regionale si fa riferimento alla legge regionale 39/2005 (dall'art.23 al 23sexies) e al relativo regolamento attuativo sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n.17/R), entrati in vigore a partire dal 18 marzo 2010. Allo stato attuale sia il testo della LR 39/2005 che quello del Regolamento regionale 17/2010 non sono ancora aggiornati alla L. 90/2013 e alle Linee guida succitate, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi. In particolare sia per quanto riguarda le metodologie di calcolo, che per l'individuazione della figura del certificatore si seguono pienamente le norme statali (le Linee guida nazionali apposite per le prime e il DPR 16/04/2013 n.75 per la seconda).
Secondo il nuovo D.Lgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 e dal DL 145/2013 l'obbligatorietà dell'attestato di certificazione (detto APE) si ha nei seguenti casi:
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso dei titoli di studio tecnico scientifico identificati dall’art.2 comma 4 del DPR e abilitati dalla Regione a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale.
Come previsto dalla normativa nazionale è necessario consegnare una copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) alla Regione Toscana entro 15 giorni dall'emissione dell'APE. Inoltre il regolamento regionale prevede un ulteriore obbligo: l'APE dovrà essere formato in più originali in quanto oltre a quello consegnato al richiedente, dovrà essere trasmesso un altro originale al Comune di competenza. (per ulteriori info http://www.regione.toscana.it/-/certificazione-energetica-in-toscana).
Una copia del certificato emesso deve essere trasmesso alla Regione Toscana, inviandolo come file secondo le seguenti modalità:
- o tramite il portale Apaci- Regione Toscana (in alcuni casi con un unico invio può essere trasmessa copia dell'APE contemporaneamente ad entrambi gli Enti);
- o inviato alla casella di posta dedicata alla ricezione degli APE.
In quest'ultimo caso però non è previsto alcun rilascio di ricevuta da parte della Regione, mentre l'utilizzo del portale Apaci restituisce un numero di protocollo.
Nel caso di impossibilità ad una trasmissione in formato digitale, è possibile trasmette la copia cartacea dell’APE firmata, completa di timbro professionale più la fotocopia completa carta identità degli stessi professionisti, per posta all'indirizzo:
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Energia
Via di Novoli 26 - 50127 – Firenze
Per ulteriori info http://www.regione.toscana.it/-/trasmissione-alla-regione-di-copia-dell-attestato-di-prestazione-energetica
Ai sensi dell’art.3ter, comma 2, lettera g) della LR 39/2005, i Comuni svolgono l’attività di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettuano verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il “metodo a campione”
I Comuni possono effettuare verifiche sugli attestati di certificazione energetica su richiesta di acquirenti o locatari di edifici, ma il costo di dette verifiche è a carico dei soggetti richiedentiIl prezzo è sempre tutto compreso senza aggiunte o sorprese (sopralluogo, IVA, imposte regionali, spedizione)
Eseguiamo il sopralluogo tecnico obbligatorio per legge e forniamo assistenza anche dopo la consegna dell'APE
Siamo specializzati in Certificazione Energetica dal 2010: il 1° portale online sull'APE
L'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per vendita ed affitto di unità immobiliari, va redatto da un certificatore energetico abilitato e consegnato alla Regione.
Le sanzioni per inadempienza dall'obbligo comporta multe elevate fino a 18.000 euro che vengono contestate dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate
La validità dell'APE è di 10 anni solo viene verificata la regolarità dell'impianto termico.
Il nostro servizio è rapido, organizzato ed efficace, senza intermediari o agenzie. I nostri tecnici abilitati sono presenti in tutte le Regioni, aggiornati alle nuove norme e in regola con le abilitazioni regionali.