La certificazione energetica APE nella Regione Toscana

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APE in Toscana: Riferimenti Legislativi

Dal 1° ottobre 2015 la certificazione energetica è disciplinata a livello nazionale dalle "linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione energetica degli edifici" attraverso il DM 26 giugno 2015. (collegamento  https://www.certificato-energetico.it/news/nuovo-ape-2015.html).

Vanno ricordati anche il D.Lgs. 3 marzo 2011, n.23 e la recente Legge 90/2013 (G.U. 03/08/2013 n.181, entrata in vigore il 04/08/2013) che hanno introdotto importanti aggiornamenti alla certificazione energetica degli edifici

A livello regionale si fa riferimento alla legge regionale 39/2005 (dall'art.23 al 23sexies) e al relativo regolamento attuativo sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n.17/R), entrati in vigore a partire dal 18 marzo 2010. Allo stato attuale sia il testo della LR 39/2005 che quello del Regolamento regionale 17/2010 non sono ancora aggiornati alla L. 90/2013 e alle Linee guida succitate, le cui disposizioni di diretta applicabilità sono comunque da rispettarsi. In particolare sia per quanto riguarda le metodologie di calcolo, che per l'individuazione della figura del certificatore si seguono pienamente le norme statali (le Linee guida nazionali apposite per le prime e il DPR 16/04/2013 n.75 per la seconda).

Obbligo APE

Secondo il nuovo D.Lgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 e dal DL 145/2013 l'obbligatorietà dell'attestato di certificazione (detto APE) si ha nei seguenti casi:

  1. locazione di un immobile;
  2. Vendita di un immobile;
  3. edifici di nuova costruzione;
  4. immobili sottoposti a "ristrutturazioni importanti" se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità.

Esclusioni

I casi in cui è previsto l'esonero da obblighi di certificazione sono i seguenti:

  1. edifici il cui utilizzo standard non prevede l'installazione di sistemi di climatizzazione (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, etc);
  2. i fabbricati industriali, artigianali o agricoli quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  3. edifici rurali non residenziali dal processo produttivo ma anche se semplicemente sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  4. i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
  5. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici in Toscana

Attualmente in Toscana, come in molte altre Regioni, non è stato istituito un elenco di certificatori energetici.
Non avendo normato diversamente tale figura, per l’individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori si fa riferimento alle norme nazionali, ossia alle disposizioni contenute nel DPR 75/2013.
Per poter svolgere attività di certificazione energetica vengono riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati. Viene definito “tecnico abilitato” un tecnico in possesso dei seguenti requisiti:

  1. in possesso di uno dei titoli di studio indicati dal DPR all'art. 2 comma 3, lettere da a) ad e);
  2. iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti;
  3. abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso dei titoli di studio tecnico scientifico identificati dall’art.2 comma 4 del DPR e abilitati dalla Regione a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale.

Trasmissione dell'APE alla Regione

Come previsto dalla normativa nazionale è necessario consegnare una copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) alla Regione Toscana entro 15 giorni dall'emissione dell'APE. Inoltre il regolamento regionale prevede un ulteriore obbligo: l'APE dovrà essere formato in più originali in quanto oltre a quello consegnato al richiedente, dovrà essere trasmesso un altro originale al Comune di competenza. (per ulteriori info http://www.regione.toscana.it/-/certificazione-energetica-in-toscana).
Una copia del certificato emesso deve essere trasmesso alla Regione Toscana, inviandolo come file secondo le seguenti modalità:
- o tramite il portale Apaci- Regione Toscana (in alcuni casi con un unico invio può essere trasmessa copia dell'APE contemporaneamente ad entrambi gli Enti);
- o inviato alla casella di posta dedicata alla ricezione degli APE.
In quest'ultimo caso però non è previsto alcun rilascio di ricevuta da parte della Regione, mentre l'utilizzo del portale Apaci restituisce un numero di protocollo.
Nel caso di impossibilità ad una trasmissione in formato digitale, è possibile trasmette la copia cartacea dell’APE firmata, completa di timbro professionale più la fotocopia completa carta identità degli stessi professionisti, per posta all'indirizzo:

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Energia
Via di Novoli 26 - 50127 – Firenze

Per ulteriori info http://www.regione.toscana.it/-/trasmissione-alla-regione-di-copia-dell-attestato-di-prestazione-energetica

Controlli

Ai sensi dell’art.3ter, comma 2, lettera g) della LR 39/2005, i Comuni svolgono l’attività di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori. A tal fine effettuano verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità delle attestazioni energetiche ricevute, attraverso il “metodo a campione”

I Comuni possono effettuare verifiche sugli attestati di certificazione energetica su richiesta di acquirenti o locatari di edifici, ma il costo di dette verifiche è a carico dei soggetti richiedenti

Perchè sceglierci

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Siamo specializzati in Certificazione Energetica dal 2010: il portale online sull'APE

L'APE è un documento importante

L'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per vendita ed affitto di unità immobiliari, va redatto da un certificatore energetico abilitato e consegnato alla Regione.

Le sanzioni per inadempienza dall'obbligo comporta multe elevate fino a 18.000 euro che vengono contestate dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate

La validità dell'APE è di 10 anni solo viene verificata la regolarità dell'impianto termico.

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